Con il Decreto Rilancio, convertito nella legge n.77 del luglio 2020, il Governo italiano ha introdotto un inedito e complesso incentivo: il Superbonus.
Uno strumento incentivante che racchiude in sé i precedenti Ecobonus e Sismabonus, ampliando le tipologie di interventi ammessi e le percentuali di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati.
La normativa di riferimento per il Superbonus 110%
Il D.L. 34/2020, conosciuto come Decreto Rilancio, convertito con la Legge 17 Luglio 2020 n. 77, ha dato il via, tra le altre cose, al cosiddetto Superbonus, ossia un incentivo relativo alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistentenella forma di detrazione fiscale.
In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:
di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1);
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Con il decreto rilancio si è andato ad agevolare ulteriormente l’Ecobonus e Sismabonus, già esistente con le tradizionali aliquote di detrazione variabili a seconda della tipologia di intervento in 10 quote annuali di pari importo con un’aliquota unica detraibile del 110% in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 per il recupero del patrimonio edilizio esistente relativamente alla riduzione del rischio sismico e/o per la riqualificazione energetica.
Chi può accedere al Superbonus?
I soggetti che possono accedere alla detrazionesono coloro che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori (o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio).
Si tratta, nella fattispecie:
del proprietario;
del nudo proprietario;
del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione (anche finanziaria o di comodato) regolarmente registrato, previo consenso all’esecuzione delle opere da parte del proprietario.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 Agosto 2020 n. 24/E ha specificato che possono accedere all’incentivo anche:
i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione;
gli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata;
il promissario acquirente, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
Nello specifico, hanno accesso al Superbonus gliinterventi effettuati da:
i condomìni;
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (i titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi effettuati dal condominio sulle parti comuni);
gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei citati Istituti, se costituiti nella forma societaria rispondente ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing. Nello specifico, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022);
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci;
le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al D.Lgs. 460/1997, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti della L. 383/2000;
le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro idi cui al D.Lgs. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Interventi ammessi dal Superbonus
Gli interventi ammessi dall’agevolazione sono quelli effettuati:
su parti comuni di edifici;
su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari;
sulle singole unità immobiliari.
Va specificato che sono ammessi anche gli interventi, considerati idonei, effettuati sulle pertinenze degli edifici, a patto che queste abbiano una propria identità catastale (foglio, particella e subalterno).
Come visto in precedenza per poter accedere al Superbonus dobbiamo rispettare dei requisiti ben precisi “migliorare di almeno due classi energetiche l’edificio o la singola unità immobiliare” con gli interventi detti trainanti e trainati.
Ricapitolando abbiamo due tipologie d’interventi:
Interventi trainanti, tipologie di intervento determinante per poter accedere alla detrazione al 110%;
Interventi trainati, interventi non propedeutici all’ottenimento dell’agevolazione Superbonus ma che, se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante, vi rientrano per l’intera spesa sostenuta entro i limiti massimali previsti per la specifica tipologia di intervento.
Quindi per l’accesso al Superbonus, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso (ossia trainanti e trainati), il miglioramento di almeno due classi energetiche, qualora questo non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (per gli edifici che abbiano classe energetica A3 si accede al Superbonus mediante il conseguimento della classe energetica A4).
Gli interventi trainanti
Le tipologie di intervento, definite trainanti, che offrono la possibilità di accedere al Superbonus sono i seguenti:
isolamento termico delle superfici opache verticali,orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e/o verso vani non riscaldati e verso il terreno, che interessino l’involucro dell’edificio (anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettino i requisiti di trasmittanza U, espressa in W/m2K, definiti dalI’Allegato E del Decreto del MISE del 6 Agosto 2020 (cosiddetto Decreto Requisiti).
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti destinati al riscaldamento (e al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
Generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ns ≥ 90%);
Generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche. Nell’Allegato F del Decreto Requisiti sono riportati i valori di riferimento dei coefficienti di riferimento minimi COP (coefficiente di prestazione) e EER (rapporto di efficienza energetica) per le pompe di calore elettriche e GUE (gas utilization efficiency) per quelle a gas;
Apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
Sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’Allegato III del Decreto del MISE del 4 Agosto 2011, pari almeno al 20%;
Collettori solari, i cui requisiti minimi sono specificati negli Allegati A e H del Decreto Requisti;
Sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la detrazione spetta per i medesimi interventi succitati con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 Luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 Maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186.
Nell’area dedicata del sito di ENEA, la FAQ n. 4 chiarisce che per la fruizione del bonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già̀ dotato di impianto di climatizzazione invernale (come da Circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007 relativa all’Ecobonus); l’impianto inoltre deve essere fisso, può̀ essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che, nonostante nel testo si parli di sostituzione dell’impianto, è sufficiente la sostituzione del generatore di calore per godere della detrazione al 110%.
Interventi antisismici di messa in sicurezza statica degli edifici o di riduzione del rischio sismico con passaggio a una o due classi inferiori. L’agevolazione comprende anche il cosiddetto Sismabonus acquisti (ossia l’acquisto, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, di un immobile/unità immobiliare realizzato da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio allo scopo di ridurne il rischio sismico). Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei predetti interventi. L’agevolazione spetta per edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (D.P.C.M. 20 Marzo 2003), adibiti ad abitazione e/o ad attività produttive.
Gli interventi trainati
La Guida dell’Agenzia delle Entrate, FAQ n. 3, specifica che “qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’Ecobonus (es. infissi, schermature solari, sistemi di building automation), o si proceda all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si potrà godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali sopracitati. Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta”.
Interventi trainati:
Interventi di efficientamento energetico previsti dall’art.14 del D.L. n. 63/2013, tra i quali:
Sostituzione dei serramenti, comprensivi di infissi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato E del Decreto Requisiti:
Installazione di schermature solari;
Installazione di sistemi di building-automation.
Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del D.P.R. n. 412/1993;
Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
Oltre all’obbligo per tali interventi di essere realizzati congiuntamente ad almeno un intervento trainante, l’applicazione della maggiore aliquota è inoltre subordinata alla cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche);
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Se l’intervento realizzato può potenzialmente ricadere in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle agevolazioni. Tuttavia, qualora si realizzassero più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e che siano rispettati gli adempimenti previsti per la singola detrazione.
La Guida dell’Agenzia delle Entrate, FAQ n. 4, specifica che è sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la detrazione o il credito d’imposta al 110%, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’Ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Massimali e limiti di spesa per il Superbonus
Il Superbonus prevede dei massimali di spesa per ciascuna tipologia di intervento i quali, come detto, sono cumulabili a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi; tali massimali sono diversificati in base alla tipologia di edificio e sono specificati nella Guida dell’Agenzia delle Entrate e l’Allegato B del Decreto 6 Agosto:
Tabella 1
LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ECOBONUS)
Tipo di intervento
Detrazione massima
riqualificazione energetica di edifici esistenti
100.000 euro
su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti)
60.000 euro
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
60.000 euro
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpiadal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa dicalore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
30.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari
60.000 euro
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazioneinvernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
30.000 euro
dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative
non è previsto un limitemassimo di detrazione
per gli anni 2018, 2019 e 2020, acquisto e posa in opera di micro- cogeneratori
100.000 euro
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione del 70 o 75%
non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unitàimmobiliari che compongono l’edificio
interventi su parti comuni di edifici condominiali per i quali spetta la detrazione dell’80 o 85%
non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivodelle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delleunità immobiliari che compongono l’edificio